DAL 2 AGOSTO 2026 NUOVE REGOLE PER RENDERE RICONOSCIBILI I CONTENUTI GENERATI DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INDICE DEI PARAGRAFI
INTRODUZIONE
LA CORRETTA DATA DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50
CHE COSA PREVEDE L’ARTICOLO 50 DELL’AI ACT
WATERMARK VISIBILE E MARCATURA LEGGIBILE DALLA MACCHINA
QUALI CONTENUTI DEVONO ESSERE MARCATI DAI FORNITORI
QUALI CONTENUTI DEVONO ESSERE DICHIARATI PUBBLICAMENTE DAGLI UTILIZZATORI
L’OBBLIGO RELATIVO AI DEEPFAKE
TESTI SU TEMI DI INTERESSE PUBBLICO
ECCEZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 50
RESPONSABILITÀ DI PROFESSIONISTI, AZIENDE E CREATORI
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50 NELLA COMUNICAZIONE SANITARIA
COME ORGANIZZARE UNA PROCEDURA DI CONFORMITÀ
CONTROLLI E SANZIONI
CONCLUSIONE
INTRODUZIONE
Dal 2 agosto 2026 sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act. La norma affronta uno dei problemi centrali della comunicazione digitale: permettere alle persone di comprendere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale oppure quando un contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
L’articolo 50 viene spesso riassunto affermando che tutti i contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale debbano presentare un watermark. Questa interpretazione è imprecisa. La norma non impone indistintamente un’etichetta visibile su qualsiasi testo, immagine, registrazione audio o video realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Introduce obblighi differenti per i fornitori dei sistemi e per i soggetti che li utilizzano, distinguendo la marcatura tecnica leggibile dalla macchina dalla comunicazione visibile destinata alle persone.
LA CORRETTA DATA DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50
L’AI Act, formalmente regolamento UE 2024/1689, è entrato in vigore il 1° agosto 2024. La sua applicazione è stata programmata in più fasi. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sono diventati applicabili il 2 agosto 2026.
È quindi più corretto affermare che dal 2 agosto 2026 è applicabile l’articolo 50, non che l’intero AI Act sia entrato in vigore in quella data. La Commissione europea conferma che da agosto 2026 trovano applicazione le regole riguardanti l’identificabilità dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, l’etichettatura dei deepfake e la trasparenza di determinati testi di interesse pubblico.
CHE COSA PREVEDE L’ARTICOLO 50 DELL’AI ACT
L’articolo 50 disciplina quattro principali situazioni di trasparenza.
La prima riguarda i sistemi progettati per interagire direttamente con le persone, come chatbot e assistenti virtuali. L’utente deve essere informato che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti evidente per una persona normalmente informata e ragionevolmente attenta.
La seconda interessa i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testi. Questi sistemi devono produrre contenuti marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.
La terza riguarda i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. Le persone esposte al loro funzionamento devono ricevere un’informazione specifica.
La quarta interessa chi utilizza l’intelligenza artificiale per produrre o manipolare deepfake e determinati testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. In queste circostanze può essere necessaria una dichiarazione chiaramente percepibile dalle persone.
WATERMARK VISIBILE E MARCATURA LEGGIBILE DALLA MACCHINA
Il termine watermark viene spesso utilizzato per indicare un logo, una scritta o un simbolo visibile sovrapposto a un’immagine o a un video. L’articolo 50, paragrafo 2, richiede principalmente una marcatura leggibile dalla macchina.
Questa marcatura può essere incorporata nel contenuto attraverso metadati, credenziali digitali, sistemi di provenienza, firme crittografiche o tecniche di watermarking non immediatamente visibili. Lo scopo è consentire a piattaforme, software, autorità e strumenti di verifica di riconoscere l’origine artificiale o la manipolazione del contenuto.
Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. Devono inoltre tenere conto delle caratteristiche del contenuto, dei costi di attuazione e dello stato dell’arte.
La marcatura leggibile dalla macchina e l’etichetta visibile hanno quindi funzioni diverse. La prima favorisce il riconoscimento tecnico. La seconda informa direttamente la persona esposta al contenuto.
QUALI CONTENUTI DEVONO ESSERE MARCATI DAI FORNITORI
L’obbligo di marcatura tecnica riguarda i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti sintetici sotto forma di testo, immagine, audio o video.
Il fornitore è il soggetto che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. È quindi principalmente chi realizza e distribuisce lo strumento generativo a dover predisporre la tecnologia necessaria per rendere rilevabili gli output.
Un singolo professionista che usa un sistema disponibile sul mercato non assume automaticamente il ruolo di fornitore. Può però diventare un deployer, ossia un utilizzatore professionale del sistema, ed essere destinatario di specifici obblighi di dichiarazione.
La norma non stabilisce che ogni utilizzatore debba aggiungere manualmente un watermark visibile a qualsiasi contenuto ottenuto con l’intelligenza artificiale. L’obbligo dipende dal tipo di contenuto, dalla finalità della pubblicazione, dal livello di intervento umano e dal ruolo ricoperto nella catena dell’intelligenza artificiale.
QUALI CONTENUTI DEVONO ESSERE DICHIARATI PUBBLICAMENTE DAGLI UTILIZZATORI
L’articolo 50, paragrafo 4, impone obblighi di comunicazione ai deployer che generano o manipolano determinati contenuti.
La dichiarazione è richiesta per i deepfake e per i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, quando manca un effettivo processo di revisione umana o di controllo editoriale.
L’informazione deve essere chiara e distinguibile e deve essere fornita, al più tardi, nel momento della prima esposizione della persona al contenuto. Deve inoltre rispettare i requisiti di accessibilità applicabili.
L’Unione europea ha predisposto icone che possono essere utilizzate per comunicare se un contenuto è stato interamente generato o parzialmente modificato mediante intelligenza artificiale. L’impiego di queste icone è facoltativo, mentre il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 50 rimane vincolante.
L’OBBLIGO RELATIVO AI DEEPFAKE
Il deepfake è un’immagine, un audio o un video generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentico o veritiero.
Chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale per creare o manipolare un deepfake deve dichiarare che il contenuto è stato generato o modificato artificialmente. L’obbligo risponde alla necessità di prevenire inganni, impersonificazioni, manipolazioni dell’opinione pubblica e attribuzioni false di parole o comportamenti.
La dichiarazione deve accompagnare il contenuto in modo percepibile. Una spiegazione nascosta in una pagina secondaria, inserita in caratteri difficilmente leggibili o mostrata soltanto dopo la fruizione potrebbe non soddisfare il requisito di chiarezza.
Per opere evidentemente artistiche, creative, satiriche, immaginarie o analoghe, l’obbligo può essere adempiuto con modalità che non ostacolino la visualizzazione o la fruizione dell’opera.
TESTI SU TEMI DI INTERESSE PUBBLICO
L’articolo 50 considera anche i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Possono rientrare in questa categoria testi riguardanti salute, sicurezza, politica, economia, ambiente, diritti, servizi pubblici o emergenze.
L’obbligo di dichiarazione non si applica quando il testo è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
La semplice lettura superficiale del testo non dovrebbe essere confusa con una revisione sostanziale. Il controllo umano deve verificare accuratezza, coerenza, adeguatezza delle affermazioni, qualità delle fonti e assenza di informazioni ingannevoli. Deve inoltre essere individuabile un soggetto responsabile della decisione finale di pubblicare.
Anche quando ricorrono le condizioni dell’eccezione, una dichiarazione volontaria sull’impiego dell’intelligenza artificiale può rafforzare la trasparenza, ma non deve essere presentata come un obbligo universale previsto dall’articolo 50.
ECCEZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 50
La marcatura tecnica non si applica indistintamente a qualsiasi funzione digitale assistita dall’intelligenza artificiale. Sono previste limitazioni per sistemi che svolgono funzioni standard di modifica o assistenza e che non alterano sostanzialmente i dati forniti dall’utilizzatore o la loro semantica.
Una correzione ortografica, una regolazione tecnica dell’immagine o un intervento che non cambia il significato del contenuto non devono essere automaticamente equiparati alla generazione sintetica di un nuovo contenuto.
Sono previste eccezioni anche quando l’uso è autorizzato dalla legge per finalità di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Per i testi di interesse pubblico, l’eccezione più rilevante rimane quella relativa alla revisione umana e alla responsabilità editoriale.
RESPONSABILITÀ DI PROFESSIONISTI, AZIENDE E CREATORI
Professionisti, imprese, editori, comunicatori e amministratori di pagine social devono distinguere tra assistenza dell’intelligenza artificiale e pubblicazione automatizzata.
Quando l’intelligenza artificiale viene impiegata per preparare una bozza successivamente verificata, corretta e validata da un professionista che ne assume la responsabilità editoriale, il testo di interesse pubblico può rientrare nell’eccezione prevista dalla norma.
Quando il contenuto viene pubblicato senza una revisione umana effettiva, deve essere dichiarata la sua origine artificiale se informa il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per immagini, audio e video che costituiscono deepfake, la comunicazione rimane necessaria anche in presenza di un intervento editoriale, salvo le specifiche eccezioni previste.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50 NELLA COMUNICAZIONE SANITARIA
La salute costituisce un tema di evidente interesse pubblico. Un professionista sanitario che utilizza sistemi generativi per preparare articoli, post, infografiche o video deve quindi adottare una procedura documentata di revisione.
Il controllo dovrebbe comprendere la verifica delle affermazioni cliniche, delle fonti scientifiche, delle linee guida richiamate, dei dati numerici e della comprensibilità del messaggio. Deve essere chiaro chi assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Se un’immagine rappresenta una persona reale nell’atto di pronunciare parole mai dette, oppure ricostruisce artificialmente un evento presentandolo come autentico, può configurarsi un deepfake e diventa necessaria una comunicazione visibile. Una normale infografica illustrativa generata dall’intelligenza artificiale non diventa automaticamente un deepfake se non imita falsamente persone, luoghi, oggetti o fatti esistenti.
COME ORGANIZZARE UNA PROCEDURA DI CONFORMITÀ
Una procedura interna dovrebbe registrare lo strumento utilizzato, la tipologia di intervento dell’intelligenza artificiale, il livello di modifica apportato, l’identità del revisore e il soggetto che assume la responsabilità editoriale.
Prima della pubblicazione occorre stabilire se il contenuto sia completamente generato, parzialmente modificato oppure soltanto corretto con funzioni assistive. Bisogna poi verificare se costituisca un deepfake, se riguardi una questione di interesse pubblico e se sia stato sottoposto a un controllo umano documentabile.
Per i contenuti soggetti a dichiarazione, l’etichetta dovrebbe essere comprensibile, visibile alla prima esposizione e mantenuta anche in caso di condivisione o download, quando tecnicamente possibile. Formule come “contenuto generato con intelligenza artificiale” o “immagine modificata mediante intelligenza artificiale” risultano generalmente più comprensibili di espressioni tecniche ambigue.
CONTROLLI E SANZIONI
Dal 2 agosto 2026 l’applicazione dell’AI Act coinvolge l’AI Office europeo e le autorità nazionali competenti. Il mancato rispetto degli obblighi imposti ai fornitori o ai deployer può determinare provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative.
La quantificazione dipende dalla natura della violazione, dalle dimensioni del soggetto, dalla gravità, dalla durata, dall’eventuale reiterazione e dalle altre circostanze previste dal regolamento. La valutazione deve essere svolta caso per caso e non può essere ridotta alla sola presenza o assenza di un logo sull’immagine.
CONCLUSIONE
L’articolo 50 dell’AI Act non introduce un watermark visibile obbligatorio su tutti i contenuti digitali realizzati con l’intelligenza artificiale. Dal 2 agosto 2026 impone un sistema più articolato: marcatura tecnica degli output da parte dei fornitori, dichiarazione visibile per i deepfake, trasparenza per determinati testi di interesse pubblico e informazione quando una persona interagisce con un sistema artificiale.
La conformità richiede di considerare il ruolo del soggetto, la natura del contenuto, la finalità della pubblicazione, il grado di trasformazione e la presenza di una revisione umana con responsabilità editoriale. In questo quadro, trasparenza e controllo umano diventano elementi strutturali della comunicazione digitale, soprattutto nei settori sensibili come salute, scienza e informazione pubblica.
Disclaimer:
I contenuti sono generati con l’ausilio di ChatGPT e verificati con Gemini, sulla base di idee nate dal mio lavoro di biologo nutrizionista ed esperto in IA per la sanità e la nutrizione. Ogni testo è esaminato, adattato e validato secondo le mie competenze professionali. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista sanitario qualificato.
GLOSSARIO
AI Act: regolamento dell’Unione europea che stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Articolo 50: disposizione dell’AI Act dedicata agli obblighi di trasparenza per determinati sistemi e contenuti generati o manipolati artificialmente.
Fornitore: soggetto che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.
Deployer: persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.
Deepfake: contenuto audio, visivo o audiovisivo generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che potrebbe apparire falsamente autentico.
Watermark: segno visibile o invisibile incorporato in un contenuto per indicarne l’origine o facilitarne l’identificazione.
Marcatura leggibile dalla macchina: informazione tecnica che permette a software e sistemi automatici di rilevare che un contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Responsabilità editoriale: assunzione della responsabilità per il controllo, l’approvazione e la pubblicazione finale di un contenuto.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, testo consolidato
Commissione europea, quadro normativo dell’AI Act
Commissione europea, linee guida sugli obblighi di trasparenza dell’articolo 50
👨⚕️ DR ORICCHIO GENNARO
🧬 BIOLOGO 🍽️ NUTRIZIONISTA – 👨⚕️ ANALISTA DELLA SALUTE
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